Art. 22
LEGGE 28 marzo 1968, n. 437
In vigore dal 21 apr 1968
(Entrata in vigore della legge)
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 28 marzo 1968
SARAGAT
MORO - PASTORE - PIERACCINI - PRETI - COLOMBO - GUI - MANCINI - RESTIVO - SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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