Art. 22 · LEGGE 28 marzo 1968, n. 437

Art. 22

LEGGE 28 marzo 1968, n. 437

In vigore dal 21 apr 1968
(Entrata in vigore della legge) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 marzo 1968 SARAGAT MORO - PASTORE - PIERACCINI - PRETI - COLOMBO - GUI - MANCINI - RESTIVO - SCALFARO Visto, il Guardasigilli: REALE
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