Art. 21

LEGGE 28 marzo 1968, n. 437

In vigore dal 21 apr 1968
Entro sei mesi dall'istituzione della regione della Calabria con successiva legge saranno emanate le norme per il coordinamento delle disposizioni della presente legge con quelle concernenti le funzioni e le competenze attribuite alla Regione stessa dalle leggi costituzionali.
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