Art. 14
LEGGE 28 marzo 1968, n. 437
In vigore dal 21 apr 1968
(Intervento per contribuire alla realizzazione
dell'istituenda Università della Calabria)
Nell'ambito degli interventi previsti nei settori della formazione civica, culturale e professionale, di cui all', lettera d), la somma di 15 miliardi di lire, a carico dei fondi di cui all', è destinata agli impianti ed alle attrezzature scientifiche e didattiche e all'arredamento dell'istituenda Università degli studi della Calabria, nonchè all'arredamento e al funzionamento dell'annesso centro residenziale.
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