Art. 11 · LEGGE 28 marzo 1968, n. 437

Art. 11

LEGGE 28 marzo 1968, n. 437

In vigore dal 21 apr 1968
(Pubblica utilità ed urgenza e indifferibilità delle opere) Tutte le opere che a norma della presente legge sono eseguite a cura e spese dello Stato, con l'approvazione dei relativi progetti, sono dichiarate di pubblica utilità e urgenti e indifferibili, ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1968-03-28;437#art-11