Art. 8
LEGGE 28 marzo 1968, n. 422
In vigore dal 4 mag 1968
(Destinazione delle abitazioni - Casi di cessione in proprieta)
Le abitazioni realizzate con il contributo di cui all'articolo 1 della presente legge sono destinate alla locazione semplice.
Per accertati mutamenti intervenuti nella situazione alloggiativa di determinate zone, il Ministro per i lavori pubblici può consentire, con decreto da adottare di concerto con il Ministro per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica, la cessione in proprietà delle abitazioni costruite nella zona con il contributo dello Stato.
La cessione può essere disposta per una quota di abitazioni non superiore al 10 per cento del programma realizzato nelle zone interessate e può avere luogo a favore di coloro che abbiano occupato legittimamente le abitazioni ininterrottamente per almeno 15 anni. Essa è effettuata con le modalità, i limiti e le condizioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni.
Analogamente, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, può essere consentito - trascorso del pari un periodo non interiore ai 15 anni - la trasformazione delle cooperative edilizie dal tipo a proprietà indivisa al tipo a proprietà individuale.
Storico versioni
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