Art. 2
LEGGE 28 marzo 1968, n. 422
In vigore dal 4 mag 1968
(Stanziamenti per i contributi alle società cooperative
edilizie a proprietà individuale)
Per provvedere alla concessione di contributi in annualità per la costruzione di alloggi popolari a cura di società cooperative edilizie a proprietà individuale, è autorizzato il limite di impegno, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni, nella misura di lire 1 miliardo per l'anno finanziario 1967.
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