Art. 3
LEGGE 28 marzo 1968, n. 422
In vigore dal 4 mag 1968
(Formazione del programma delle costruzioni)
Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà predisposto il programma delle costruzioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge. La ripartizione territoriale dei contributi per regione dovrà essere effettuata tenendo conto fino ad un massimo del 60 per cento dell'indice di incremento della popolazione, naturale e migratoria, con particolare riferimento alla situazione della città capoluogo, e per un minimo del 40 per cento dell'indice di affollamento, in misura differenziata ai fini di attenuare gli squilibri esistenti fra diverse località.
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