Art. 9

LEGGE 28 marzo 1968, n. 422

In vigore dal 4 mag 1968
(Requisito della residenza per i lavoratori emigrati) Il requisito della residenza di cui all'articolo 95, lettera b) del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, non e richiesto per i lavoratori emigrati.
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