Art. 10

LEGGE 28 marzo 1968, n. 422

In vigore dal 4 mag 1968
(Autorizzazione per la concessione del contributo ai sensi del titolo II della legge 1 novembre 1965, n. 1179) Per provvedere alla concessione dei contributi venticinquennali previsti dall' del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito in legge 1 novembre 1965, n. 1179, relativi ai mutui richiesti dalle persone ed enti di cui alle lettere a) e b) dell' della legge stessa è autorizzato per l'anno finanziario 1967 l'ulteriore limite di impegno di lire 2 miliardi. Le domande per la concessione dei mutui debbono essere presentate agli istituti di credito autorizzati entro il 30 giugno 1968.
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