Art. 12

LEGGE 28 marzo 1968, n. 422

In vigore dal 4 mag 1968
(Stanziamento per la concessione dei contributi) Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dalla presente legge sono stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'anno finanziario 1967 e fino al 2001 per i contributi di cui agli articoli 1, 2 e 4, e fino al 1991 per quelli di cui all'. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge di lire 9 miliardi per ognuno degli anni finanziari 1967 e 1968, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli stessi anni finanziari, concernente il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 marzo 1968 SARAGAT MORO - MANCINI - TAVIANI - PRETI - COLOMBO - PIERACCINI Visto, il Guardasigilli: REALE
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LEGGE 28 marzo 1968, n. 422 (Art. 12 Norme in materia di edilizia abitativa sovvenzionata.) — Testo vigente | Portale Normativo