Art. 7

LEGGE 28 marzo 1968, n. 422

In vigore dal 4 mag 1968
(Enti mutuanti) Per la realizzazione del programma costruttivo di alloggi fruenti del contributo di cui ai precedenti articoli 1 e 2 ed al successivo articolo 4 il Ministro per il tesoro, di concerto con quello per i lavori pubblici, designa gli istituti di credito e gli enti dai quali i beneficiari possono ottenere i mutui necessari per la realizzazione delle opere.
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