Art. 53

In vigore dal 14 apr 1968
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare negli anni finanziari 1968, 1969, 1970 e 1971, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio dello Stato ed agli stati di previsione dell'entrata e della spesa delle amministrazioni autonome dello Stato. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 marzo 19683 SARAGAT MORO - BERTINELLI - REALE - PIERACCINI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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Art. 53 Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali. — Testo vigente | Portale Normativo