Art. 52
In vigore dal 14 apr 1968
All'onere di lire 100° miliardi per l'anno finanziario 1968 - comprensivo di quello derivante dall'attribuzione di una indennità mensile alle categorie di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, previsto da separato provvedimento legislativo - si provvede quanto a lire 25 miliardi a carico del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967 e quanto a lire 75 miliardi mediante riduzione del corrispondente fondo per l'anno finanziario 1968.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1968-03-18;249#art-52