Art. 48

In vigore dal 6 apr 1995
Al personale di cui al precedente competono, oltre al trattamento ordinario, i compensi o le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per lavoro straordinario in relazione alle prestazioni effettivamente rese. I periodi di assenza autorizzata sono cumulabili con il congedo ordinario e straordinario e sono utili a tutti gli altri effetti, giuridici ed economici.

Note all'articolo

  • Il D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n.770 ha disposto (con l'art. 6, comma 8) che "Per effetto dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, cessano di avere efficacia gli articoli 45, 46, 47 e 48 della legge 18 marzo 1968, n. 249".

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;249#art-48

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Art. 48 Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali. — Testo vigente | Portale Normativo