Art. 43

In vigore dal 14 apr 1968
Per accelerare la riliquidazione delle pensioni prevista nel precedente ed il pagamento delle pensioni stesse, sono autorizzate prestazioni straordinarie da retribuire con i compensi per lavoro straordinario, nei limiti massimi di orario e di spesa mensili previsti dalle vigenti disposizioni nonché con i compensi speciali di cui all' del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, per le prestazioni eccezionali, rese con il sistema del cottimo, in eccedenza ai limiti mensili predetti. Il Ministro per il tesoro stabilirà, d'intesa con le amministrazioni interessate, i criteri e le modalità per la esecuzione dei lavori inerenti alla riliquidazione delle pensioni e, con propri decreti, provvederà alle occorrenti variazioni di bilancio.
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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;249#art-43

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Art. 43 Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali. — Testo vigente | Portale Normativo