Art. 38
In vigore dal 14 apr 1968
I precedenti articoli dal 29 al 37 si applicano anche ai titolari di pensione a carico del fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere, di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, nonché ai titolari di assegni integrativi di carattere continuativo a carico della cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale di cui al decreto legislativo 22 gennaio 1947, n. 134. Il relativo onere è a carico del fondo e della cassa predetti.
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Prourn:nir:stato:legge:1968-03-18;249#art-38