Art. 37
In vigore dal 14 apr 1968
Nei riguardi dei titolari di pensioni o assegni, cessati dal servizio con decorrenza anteriore al 1 marzo 1968, viene conservata a titolo di assegno personale, non reversibile, da riassorbire in occasione di successivi miglioramenti, l'eventuale differenza fra l'importo complessivo mensile netto del trattamento di quiescenza in godimento al 29 febbraio 1968, e quello risultante dopo l'applicazione dei precedenti articoli dal 31 al 36. Nel raffronto fra i due trattamenti non si considerano le quote di aggiunta di famiglia e l'indennità integrativa speciale di Cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, nè l'assegno di caroviveri.
L'assegno personale di cui al precedente comma è soggetto soltanto al bollo per tassa di quietanza e va corrisposto anche con la tredicesima mensilità spettante ai titolari di pensioni ordinarie ai sensi della legge 26 novembre 1953, n. 876.
Nei confronti del personale al quale si applica l' del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758, la pensione risultante dalla riliquidazione o dall'aumento percentuale è corrisposta nei limiti del trattamento netto in godimento al 29 febbraio 1968.
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