Art. 35

In vigore dal 14 apr 1968
L'assegno mensile di cui all', ultimo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, dovuto, in aggiunta al nuovo trattamento di quiescenza, al personale militare al quale compete il trattamento economico di sfollamento, è riliquidato, con effetto dal 1 marzo 1968, tenendo conto, per quanto riguarda il trattamento di attività, delle seguenti competenze: stipendio o paga in vigore al 1 marzo 1968, ridotto del 10 per cento; quote di aggiunte di famiglia; indennità militare nelle misure vigenti al 1 marzo 1968; assegno personale di sede, nei confronti di coloro per i quali l'assegno stesso sia calcolato e che al 1 marzo 1968 risiedono in comune con popolazione non inferiore a 700.000 abitanti.
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