Art. 26

In vigore dal 14 apr 1968
Il passaggio di personale previsto dall'articolo 199, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è consentito anche per il personale appartenente alle carriere direttive.
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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;249#art-26

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Art. 26 Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali. — Testo vigente | Portale Normativo