Art. 26
26 / 59In vigore dal 14 apr 1968
Il passaggio di personale previsto dall'articolo 199, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è consentito anche per il personale appartenente alle carriere direttive.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1968-03-18;249#art-26