Art. 28
In vigore dal 14 apr 1968
Con successiva legge si provvederà alla disciplina dell'orario di lavoro per i dipendenti civili dello Stato al fine di assicurare maggiore produttività e rendimento.
Con appositi provvedimenti legislativi saranno dettate norme per la graduale revisione degli orari di lavoro dei settori di attività che comportano attualmente, per il personale impiegatizio e salariato, una durata superiore alle 40 ore settimanali.
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