Art. 32
In vigore dal 14 apr 1968
La riliquidazione prevista dal precedente articolo si effettua:
1) considerando, in sostituzione degli stipendi, paghe o retribuzioni ed altri eventuali assegni calcolati nella precedente liquidazione o riliquidazione, gli stipendi, paghe o retribuzioni e gli altri eventuali assegni pensionabili in vigore al 1 marzo 1968;
2) applicando le disposizioni in vigore al 1 marzo 1968;
3) lasciando invariato il numero di anni di servizio e la percentuale considerati nella precedente liquidazione o riliquidazione;
4) mantenendo fermo il grado, o, in mancanza, la qualifica, nonché la posizione giuridica rivestiti alla data di cessazione dal servizio;
5) lasciando invariato l'importo degli assegni personali pensionabili considerati nella precedente liquidazione o riliquidazione, che derivino dall'applicazione dell' del regio decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395, dall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da altre analoghe disposizioni;
6) adottando per il personale delle Ferrovie dello Stato le opportune norme allo scopo di tener conto delle competenze accessorie da computare ai fini della ritenuta per il fondo pensioni ai sensi del regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1322, nonché ai fini della liquidazione delle pensioni stesse.
Nei riguardi dei professori universitari di ruolo cessati dal servizio anteriormente al 31 ottobre 1961 e dei loro superstiti, nonché del personale insegnante della scuola elementare, dei direttori didattici e degli ispettori scolastici, del personale direttivo ed insegnante della scuola secondaria ed artistica, del personale direttivo dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato cessati dal servizio anteriormente al 30 settembre 1961 e dei loro superstiti, la riliquidazione delle pensioni si effettua tenendo conto:
a) per i professori universitari, della classe di stipendio spettante, in relazione all'anzianità di servizio utile per la progressione in carriera, secondo quanto previsto dalla tabella B annessa alla legge 18 marzo 1958, n. 311, modificata negli ex coefficienti e relativi stipendi in applicazione dell' della legge 26 gennaio 1962, n. 16, e successive disposizioni;
b) per il restante personale indicato nel presente comma, della classe di stipendio spettante, in relazione all'anzianità di servizio utile per la progressione in carriera, secondo quanto previsto dalle tabelle A, B, C, C1, D ed E annesse alla legge 13 marzo 1958, n. 165, modificate negli ex coefficienti e relativi stipendi in applicazione dell' della legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive disposizioni.
Nei confronti dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e del personale dei gradi corrispondenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, cessati dal servizio anteriormente al 1 gennaio 1964, l'assimilazione delle paghe si effettua con i criteri stabiliti dall' della legge 3 novembre 1963, n. 1543.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1968-03-18;249#art-32