Art. 3
In vigore dal 10 nov 1970
Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 30 giugno 1972, decreti aventi valore di legge ordinaria per il riordinamento dei servizi periferici dello Stato, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
1) il numero degli uffici periferici sarà ridotto in conseguenza del trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative nelle materie indicate nell'articolo 117 della Costituzione, nonché della delega alle regioni stesse dell'esercizio di altre funzioni amministrative a norma dell'articolo 118, secondo comma della Costituzione;
2) agli uffici periferici dello Stato sarà attribuita, in relazione alle esigenze del più ampio decentramento amministrativo previsto nell' della Costituzione, la esplicazione di tutte le funzioni amministrative, ad eccezione di quelle che attengono ad affari di interesse nazionale o interregionale o che comportino un rilevante impegno di spesa;
3) agli organi periferici dovranno essere conferiti larghi poteri decisionali;
4) in particolare dovrà essere attribuito carattere definitivo agli atti vincolati da norme di legge e di regolamenti, così come le norme delegate potranno attribuire tale carattere anche a provvedimenti discrezionali attribuiti alla competenza di detti organi ai sensi dell', secondo comma, lettera c).
In relazione alle nuove funzioni attribuite agli organi periferici dovrà provvedersi al decentramento dei controlli.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1968-03-18;249#art-3