Art. 30

In vigore dal 14 apr 1968
L'assunzione di responsabilità di Governo da parte di dipendente dello Stato, non comporta modifiche di coefficienti nel trattamento di quiescenza a lui spettante nella qualifica di appartenenza. Restano salvi i diritti spettanti al dipendente dello Stato inerenti alla funzione parlamentare.
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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;249#art-30

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Art. 30 Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali. — Testo vigente | Portale Normativo