Art. 30
In vigore dal 14 apr 1968
L'assunzione di responsabilità di Governo da parte di dipendente dello Stato, non comporta modifiche di coefficienti nel trattamento di quiescenza a lui spettante nella qualifica di appartenenza.
Restano salvi i diritti spettanti al dipendente dello Stato inerenti alla funzione parlamentare.
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