Art. 28

Art. 28

28 / 59
In vigore dal 14 apr 1968
Con successiva legge si provvederà alla disciplina dell'orario di lavoro per i dipendenti civili dello Stato al fine di assicurare maggiore produttività e rendimento. Con appositi provvedimenti legislativi saranno dettate norme per la graduale revisione degli orari di lavoro dei settori di attività che comportano attualmente, per il personale impiegatizio e salariato, una durata superiore alle 40 ore settimanali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1968-03-18;249#art-28