Art. 21

In vigore dal 14 apr 1968
Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro i quali, comunque assunti o denominati, con retribuzione su fondi stanziati nel bilancio di previsione della spesa del Ministero delle finanze, prestino servizio presso gli uffici dell'amministrazione stessa almeno dal 1 marzo 1968 e siano in possesso di tutti i requisiti prescritti ad eccezione dei limiti di età, sono collocati con la qualifica di diurnista, a seconda del titolo di studio posseduto e delle mansioni svolte, nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni. Al personale predetto è attribuito il trattamento giuridico e quello economico iniziale stabilito per gli impiegati non di ruolo della corrispondente categoria di inquadramento. Agli stessi si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni ed integrazioni.
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