Art. 41
In vigore dal 14 apr 1968
Sulle quote di pensioni liquidate o da liquidarsi a carico dello Stato ai titolari di pensione ad onere ripartito con altri enti, per cessazioni dal servizio alle dipendenze degli enti stessi, non è dovuta, dal 1 gennaio 1968, la tredicesima mensilità prevista a favore dei pensionati dalla legge 26 novembre 1953, n. 876, quando nella liquidazione della pensione siano state o vengano considerate mensilità aggiuntive allo stipendio annuo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1968-03-18;249#art-41