Art. 41

In vigore dal 14 apr 1968
Sulle quote di pensioni liquidate o da liquidarsi a carico dello Stato ai titolari di pensione ad onere ripartito con altri enti, per cessazioni dal servizio alle dipendenze degli enti stessi, non è dovuta, dal 1 gennaio 1968, la tredicesima mensilità prevista a favore dei pensionati dalla legge 26 novembre 1953, n. 876, quando nella liquidazione della pensione siano state o vengano considerate mensilità aggiuntive allo stipendio annuo.
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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;249#art-41

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Art. 41 Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali. — Testo vigente | Portale Normativo