Art. 45

In vigore dal 6 apr 1995
I dipendenti civili delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, che ricoprono cariche elettive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono, a domanda da presentare tramite la competente organizzazione, collocati in aspettativa per motivi sindacali. Il numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa è fissato in rapporto di una unità per ogni 5.000 dipendenti in attività di servizio. Il conteggio per l'assegnazione delle unità da collocare in aspettativa è effettuato globalmente per le amministrazioni dello Stato e per la scuola e singolarmente per ciascuna azienda autonoma. Alla ripartizione tra le varie organizzazioni sindacali. In relazione alla rappresentatività delle medesime, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentite le organizzazioni interessate.

Note all'articolo

  • Il D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n.770 ha disposto (con l'art. 6, comma 8) che "Per effetto dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, cessano di avere efficacia gli articoli 45, 46, 47 e 48 della legge 18 marzo 1968, n. 249".

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