Art. 42

In vigore dal 14 apr 1968
Il supplemento di pensione di cui all' del regio decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, è liquidato, a decorrere dal 1 marzo 1968, in valore capitale da determinare moltiplicando per dieci l'importo annuo del supplemento stesso per gli aventi diritto nei casi di cessazione dal servizio anteriori alla suddetta data e per quindici nei casi di cessazione a partire dalla data medesima.
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