Art. 16 ter

In vigore dal 10 nov 1970
Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1970 uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per la disciplina del trattamento economico del personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392; esso sarà determinato, con effetto dal 1 luglio 1970, secondo il criterio della chiarezza retributiva e della onnicomprensività di cui alla lettera a) dell', in relazione alle scale dei rapporti risultanti dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, per le categorie di magistrati di cui alla tabella A e per le corrispondenti qualifiche del personale di cui alla tabella D, equiparandosi, a tutti gli effetti, il trattamento dei consiglieri di Cassazione a quello definitivamente spettante in applicazione del precedente , ai funzionari con qualifica di direttore generale o equiparata. Sarà previsto l'adeguamento automatico del trattamento economico come sopra fissato alle variazioni del trattamento dei funzionari con qualifica di direttore generale o equiparata. Restano ferme le disposizioni dell' del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo dovranno osservarsi le norme dettate dall', ultimo comma, nonché quelle relative alla conservazione dei trattamenti economici e delle posizioni giuridiche conseguite, previste dalla lettera i) dell'.
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