Art. 3 bis

In vigore dal 10 nov 1970
Nel riordinamento delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato si dovrà di norma osservare il criterio di configurare le competenze dei vari uffici in modo che si realizzi nei confronti dei capi di uffici equiparati una sostanziale parità qualitativa di attribuzione di compiti e di responsabilità, anche in relazione alla eguaglianza di retribuzione complessiva prevista dalle lettere a) e b) dell'.
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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;249#art-3-bis

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