Art. 16 quater
In vigore dal 10 nov 1970
Con legge da presentare entro il 31 ottobre 1972 saranno emanate per gli ufficiali delle forze armate e dei Corpi di polizia dello Stato disposizione che:
attuino, con gli adattamenti richiesti dalle caratteristiche peculiari degli ordinamenti militari, criteri analoghi a quelli indicati nel precedente ;
stabiliscano riduzioni di talune categorie di personale compatibilmente con la piena efficienza delle forze armate e dei Corpi di polizia, necessaria per l'assolvimento dei compiti istituzionali;
estendano il trattamento economico e la disciplina previsti per il personale di cui alla lettera a) dell' ai generali di divisione o gradi corrispondenti e superiori;
adeguino, con i necessari adattamenti in rapporto ai diversi profili di carriera ed alle particolari condizioni di impiego, il trattamento economico degli ufficiali dei restanti gradi a quello del personale direttivo.
Le disposizioni di carattere economico dovranno avere le stesse decorrenze che saranno stabilite per i funzionari direttivi. Con effetto dalla data di attribuzione del trattamento definitivo, sarà disposta, sulla base del trattamento stesso, la riliquidazione delle pensioni del personale già in quiescenza, effettuando le relative operazioni non oltre il 31 dicembre 1973.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1968-03-18;249#art-16-quater