Art. 53
53 / 59In vigore dal 14 apr 1968
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare negli anni finanziari 1968, 1969, 1970 e 1971, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio dello Stato ed agli stati di previsione dell'entrata e della spesa delle amministrazioni autonome dello Stato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 18 marzo 19683
SARAGAT
MORO - BERTINELLI - REALE - PIERACCINI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
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