Art. 7
LEGGE 12 marzo 1968, n. 411
In vigore dal 3 mag 1968
Al personale assunto ai sensi del precedente compete il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale statale non di ruolo e ad esso si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge 4 febbraio 1966, n. 32, e alla legge 6 dicembre 1966, n. 1077.
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