Art. 9
LEGGE 12 marzo 1968, n. 411
In vigore dal 3 mag 1968
Al personale dell'Ente zolfi italiani che abbia presentato la domanda di assunzione prevista dal precedente e non consegua l'inquadramento nelle categorie indicate nella tabella allegata è corrisposta, in aggiunta alla indennità di anzianità, una indennità pari a tre mensilità della retribuzione o della paga e di ogni altro compenso di carattere continuativo.
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