Art. 10

LEGGE 12 marzo 1968, n. 411

In vigore dal 3 mag 1968
All'onere derivante dall'assunzione del personale dell'Ente zolfi italiani alle dipendenze delle amministrazioni statali, valutato in lire 50 milioni per l'anno 1968, si provvede con una corrispondente aliquota del maggior gettito derivante, nell'anno stesso, dall'applicazione della legge 14 novembre 1967, n. 1147, riguardante disposizioni in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata per i prodotti esportati e di imposizione di conguaglio sugli analoghi prodotti di provenienza estera. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 marzo 1968 SARAGAT MORO - ANDREOTTI - FANFANI - TOLLOY - COLOMBO - PIERACCINI - PRETI Visto, il Guardasigilli: REALE
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