Art. 5

LEGGE 12 marzo 1968, n. 411

In vigore dal 3 mag 1968
Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovi in servizio alle dipendenze dell'Ente zolfi italiani da almeno tre anni, può chiedere di essere assunto alle dipendenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nei limiti numerici e per le singole categorie indicate nella allegata tabella. Le domande per le assunzioni devono essere presentate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale stesso continuerà a prestare servizio presso l'Ente zolfi italiani anche dopo la presentazione della domanda di assunzione e fino al termine indicato nel precedente , primo comma.
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