Art. 2

LEGGE 12 marzo 1968, n. 411

In vigore dal 3 mag 1968
Con effetto dalla data di cui all'articolo precedente l'Ente zolfi italiani, di cui alla legge 2 aprile 1940, n. 287, e successive modificazioni, è posto in liquidazione ai sensi e con le modalità di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, salvo quanto disposto con i successivi articoli.
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