Art. 3

LEGGE 12 marzo 1968, n. 411

In vigore dal 3 mag 1968
È autorizzata la cessione a titolo gratuito del centro industriale di Terrapelata (Caltanissetta) dell'Ente zolfi italiani alla regione siciliana. Le modalità della cessione saranno stabilite con apposita convenzione tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero del tesoro e la regione siciliana, da stipulare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli altri beni patrimoniali dell'Ente zolfi italiani siti in Sicilia la Regione siciliana e l'Ente minerario siciliano hanno diritto di prelazione, a parità di prezzo, nell'acquisto dei beni stessi. Il diritto deve essere esercitato nel termine di 60 giorni dalla data di comunicazione del prezzo determinato per la alienazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1968-03-12;411#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 12 marzo 1968, n. 411 (Art. 3 Abolizione del divieto di importazione degli zolfi e messa in liquidazione dell'Ente zolfi italiani.) — Testo vigente | Portale Normativo