Art. 8

LEGGE 12 marzo 1968, n. 411

In vigore dal 3 mag 1968
Entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di cui al primo comma del precedente potrà essere ammesso ai concorsi pubblici e riservati per qualifiche iniziali dei ruoli delle amministrazioni dello Stato anche se abbia superato i limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi stessi, purchè sia in possesso degli altri requisiti prescritti nei bandi di concorso e non abbia compiuto alla data dei bandi medesimi il quarantacinquesimo anno di età. Nei concorsi per titoli presso le pubbliche amministrazioni, al personale che abbia prestato servizio nell'Ente zolfi italiani sarà valutata, come titolo, l'anzianità maturata nel servizio medesimo.
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