Art. 7

LEGGE 12 marzo 1968, n. 237

In vigore dal 12 apr 1968
I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Il consiglio si rinnova parzialmente ogni due anni. Nel primo biennio la rinnovazione parziale si effettua con la elezione di quattro componenti; nel successivo biennio si effettua con la elezione degli altri cinque componenti.
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