Art. 9
LEGGE 12 marzo 1968, n. 237
In vigore dal 12 apr 1968
Gli della legge 5 luglio 1965, n. 798, sono soppressi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 12 marzo 1968
SARAGAT
MORO - BOSCO - REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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