Art. 3

LEGGE 12 marzo 1968, n. 237

In vigore dal 12 apr 1968
La Cassa nazionale di assistenza e previdenza a favore degli avvocati e procuratori è autorizzata ad istituire, con gestione e contabilità separate, il servizio di assistenza contro le malattie in favore dei propri iscritti e dei loro familiari.
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