Art. 4
LEGGE 12 marzo 1968, n. 237
In vigore dal 12 apr 1968
Sono obbligatoriamente iscritti all'assistenza sanitaria, ad eccezione di coloro che sono assicurati contro le malattie presso altri enti assicurativi di diritto pubblico, tutti gli iscritti alla cassa e gli avvocati e procuratori che fruiscono di pensione forense.
Per i superstiti aventi diritto a pensione di riversibilità o indiretta, tale iscrizione è facoltativa.
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