Art. 1

LEGGE 12 marzo 1968, n. 237

In vigore dal 12 apr 1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: La pensione indiretta, prevista dall'articolo 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, è accordata, alle condizioni ivi indicate e con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, anche ai superstiti, aventi diritto, di avvocati e procuratori già iscritti a tutti gli effetti alla Cassa nazionale deceduti anteriormente alla entrata in vigore di detta legge n. 289, a condizione che la cassa venga rimborsata, senza interessi, nel termine e alle condizioni che verranno prescritte dalla Cassa stessa, dell'intero importo del conto individuale pagato ai sensi della legge 8 gennaio 1952, n. 6.
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