Art. 5

LEGGE 12 marzo 1968, n. 237

In vigore dal 12 apr 1968
I seguenti familiari dell'iscritto avente diritto possono beneficiare delle medesime prestazioni: 1) il coniuge, purchè non separato legalmente per sua colpa. Quando il coniuge è il marito dell'iscritta, la prestazione avrà luogo soltanto quando esso risulti inabile al lavoro e a totale carico dell'iscritta; 2) i figli celibi o nubili conviventi e a carico, legittimi, legittimati o naturali legalmente riconosciuti, di età inferiore agli anni 21 o di età superiore quando siano permanentemente inabili al lavoro. Per i figli universitari, il diritto alle prestazioni è riconosciuto per tutta la durata del corso legale di studio, ma non oltre il compimento del 26° anno di età; 3) gli ascendenti in linea retta conviventi a carico. Sono esclusi dalle prestazioni i familiari assistiti da altre forme obbligatorie di assicurazione contro le malattie.
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LEGGE 12 marzo 1968, n. 237 (Art. 5 Modificazioni alla legge 5 luglio 1965, n. 798, recante disposizioni in materia di previdenza e assistenza forense.) — Testo vigente | Portale Normativo