Art. 2

LEGGE 12 marzo 1968, n. 237

In vigore dal 12 apr 1968
I termini di riscatto delle annualità mancanti, ai fini del conseguimento della pensione forense, previsti dallo della legge 5 luglio 1965, n. 798, sono prorogati sino al 31 dicembre 1968.
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LEGGE 12 marzo 1968, n. 237 (Art. 2 Modificazioni alla legge 5 luglio 1965, n. 798, recante disposizioni in materia di previdenza e assistenza forense.) — Testo vigente | Portale Normativo