Art. 7

LEGGE 6 marzo 1968, n. 219

In vigore dal 11 apr 1968
Trattamento economico in caso di nomina a capo operaio o di passaggio a categoria superiore In caso di nomina a capo operaio o di passaggio a categoria superiore, all'operaio con retribuzione superiore a quella prevista inizialmente nella nuova categoria sono attribuiti, nella nuova posizione, gli aumenti periodici necessari per assicurare una retribuzione di importo immediatamente superiore a quello spettante al momento dell'avanzamento.
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