Art. 13
LEGGE 6 marzo 1968, n. 219
In vigore dal 11 apr 1968
Onere finanziario
All'onere di lire 200 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede per l'esercizio 1968, rispettivamente a carico degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 1701 (per lire 160 milioni) e n. 1111 (per lire 40 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario medesimo ed ai capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 6 marzo 1968
SARAGAT
MORO - RESTIVO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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